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3. Responsabilità

3.1 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli errori di traduzione che traggono origine da informazioni erronee o incomplete fornite dal mandante o che derivano da testi originali sbagliati.
Parimenti non ci assumiamo alcuna responsabilità per la riproduzione non corretta di nomi ed indirizzi nel caso in cui la documentazione da tradurre fosse redatta in caratteri non latini (ad. Es. In russo, greco, arabo, giapponese, etc.). In questi casi, si raccomanda al cliente di indicare separatamente su di un documento redatto in scrittura latina il modo in cui sono scritti i nomi e le designazioni proprie. Ciò vale anche per i nomi illeggibili e le cifre figuranti negli atti di nascita, sulle carte di identità e altri documenti simili. Non ci assumiamo infine alcuna responsabilità per l'esattezza del testo di partenza o per il seguito giudiziario in relazione ad un ulteriore utilizzo della traduzione.

3.1.1 Qualora fossimo convenuti per violazione di diritti di autore in relazione ad un lavoro di traduzione eseguito, il mandante ha l'obbligo di liberarci interamente dalla relativa responsabilità.

3.1.2 E`integralmente esclusa la responsabilità dell'ufficio di traduzione qualora la prestazione non potesse essere eseguita o non fosse eseguita nel rispetto dei termini contrattuali a causa di forza maggiore (ad es. in seguito a disturbi al server, alla circolazione, ad interruzione di corrente, a scioperi, nonché ad ulteriori cause di disfunzione nell'esercizio dell'attività dell'ufficio di traduzione ad esso non ascrivibili).

3.1.3 E' integralmente esclusa la responsabilità dell'ufficio di traduzione in caso di perdita di testi affidati allo stesso in seguito a circostanze di cui quest'ultimo non può essere reso responsabile (ad es. effrazione, furto, incendio, danni d'acqua, etc.).

3.1.4 Reclamazioni: Il traduttore si riserva il diritto di correggere eventuali errori. Il mandante ha il diritto di esigere l'eliminazioni di errori contenuti nella traduzione. Il mandante deve fare valere il diritto all'eliminazione degli errori indicandoli con precisione.Le reclamazioni devono essere inoltrate nel termine di 10 giorni dalla ricezione del lavoro di traduzione. Se una traduzione dovesse contenere degli errori alla cui eliminazione il mandante rinuncia, non ha diritto ad una riduzione dell'onorario o a rifiutare il pagamento. Le reclamazioni concernenti fatture devono avvenire entro 15 giorni, trascorso tale termine le fatture risultano essere state accettate.

3.1.5 Termini: I termini desiderati divengono vincolanti per il mandatario a condizione che gli siano stati confermati. Se è stato convenuto un termine di consegna, il mandatario cade in mora, quando il mandante lo diffida per iscritto di fornire la traduzione entro un congruo termine aggiuntivo (a seconda del volume dei lavori).Tale termine inizia il giorno di ricezione della lettera di diffida. Se la consegna dei lavori di traduzione non è possibile a seguito di circostanze non prevedibili (ad es. la traduttrice o il traduttore cadono repentinamente malati o a seguito di un caso di forza maggiore, il termine rimane sospeso durante tale lasso di tempo. Il termine riprende nuovamente a decorrere se il disturbo è eliminato o se la relativa circostanza è terminata. Il mandante può rifiutare i lavori di traduzione e dipartirsi dal contratto solamente se il termine aggiuntivo assegnato al mandatario è decorso infruttuoso, comportando la reciproca estinzione di qualsiasi pretesa. Sono espressamente escluse pretese in risarcimento del danno a favore del mandante per mancata esecuzione.

3.1.6 Il mandante deve tempestivamente informare il mandatario se desidera delle forme d'esecuzione speciali della traduzione (traduzioni su supporto dati, numero di esecuzioni, qualità pronta per la stampa, forma esterna della traduzione, etc.). Se la traduzione è destinata alla stampa, il mandante deve consegnare al traduttore una bozza di stampa.